dislessia   di Antonello Miccoli
30 Ottobre 2013 Share

dislessia di Antonello Miccoli

 

Da circa un mese ha avuto inizio il nuovo anno scolastico; l’istituzione è chiamata ad accogliere coloro che dovranno vivere da protagonisti il ruolo di cittadini e di lavoratori. Per molti ragazze e ragazzi la scuola e l’università rappresentano un momento di gioia e di fatica: un processo inserito in un normale ed articolato percorso di apprendimento e di crescita. Per altri, tale itinerario, si presenta più complesso e difficoltoso: si pensi ad  esempio a  quanti  presentano gravi forme di disabilità o a coloro che devono misurarsi con la dislessia. Termine, quest’ultimo, che indica un disturbo dell’apprendimento: un deficit che, solo negli ultimi anni, gode, grazie soprattutto al lavoro compiuto dall’Associazione Italiana Dislessia, della tutela della legge n.170 emanata l’8 ottobre 2010: una conquista  di civiltà e del diritto. “La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.

La difficoltà di lettura, connessa alla decifrazione dei segni linguistici, o la problematicità legata all’esecuzione di semplici calcoli, rappresentano alcuni degli aspetti che possono limitare il normale processo di apprendimento. La finalità della normativa, come evidenziato nell’art.2, è racchiusa in otto punti:  a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

In tale ottica, l’art.5 rafforza le modalità d’intervento attraverso l’applicazione di misure educative e didattiche di supporto che vengono così definite: 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

La materia ha trovato un ulteriore assetto nel decreto n° 5669 del 2011 e nell’accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012; mentre a livello locale si deve fare riferimento alla legge regionale dell’8 gennaio 2010 n.1. La complessità e la delicatezza della problematica impone l’impegno di tutte le istituzioni deputate a vigilare affinché la legge trovi reale applicazione. La Regione stessa potrebbe avviare una campagna di sensibilizzazione che, di concerto con gli altri soggetti istituzionali, dovrebbe poter valutare: i risultati raggiunti; l’andamento del processo formativo rivolto agli insegnanti; il ruolo delle famiglie, con particolare riferimento ai nuclei culturalmente più deboli; l’entità delle risorse finanziarie deputate a migliorare la qualità degli interventi ed a garantire l’efficacia delle iniziative poste in atto. L’eventuali criticità e debolezza degli interventi, che solo una verifica puntuale può far emergere, rischiano di vanificare la bontà di una legge che è stata voluta con forza da chi ogni giorno lotta affinché anche ai propri figli vengano pienamente riconosciuti i fondamentali diritti di cittadinanza. ☺

antonello.miccoli@libero.it

 

eoc

eoc