In data 8 ottobre 2010 il Consiglio di Stato si è pronunciato, con la sentenza n. 7761/2010, in favore della ditta Essebiesse Power s.r.l., accogliendo il ricorso presentato avverso il Ministero dei Beni Culturali, che ha autorizzato la suddetta ditta ad installare 16 torri eoliche, alte 120 metri, nella Valle del Tammaro a ridosso della città sannitico-romana di Saepinum-Altilia, contaminando con le ruspe lo splendido paesaggio del Crinale della Castagna. In Italia è la prima volta che, in materia di fonti rinnovabili, viene chiesto di mettere in esecuzione una sentenza del Consiglio di Stato per annullare un vincolo archeologico posto dal Ministero dei Beni Culturali a tutela di un sito che viene considerato patrimonio dell’umanità. Di conseguenza il pronunciamento di tale organo, di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, farà giurisprudenza e se ne dovrà tener conto per i contenziosi futuri che vedranno contrapposti il diritto alla salvaguardia di un bene monumentale nazionale con l’interesse economico di un’impresa privata.
Un aspetto preoccupante, che non può essere assolutamente sottovalutato, è la presenza, per la terza volta consecutiva, all’interno del Collegio Giudicante della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, del medesimo Magistrato che sullo stesso ricorso si era già pronunciato contro il Ministero dei Beni Culturali con le sentenze n. 1020 del 22 febbraio 2010 e n. 3851 del 17 giugno 2010. Come mai viene nominato sempre lo stesso Giudice? Non vige il principio di sorteggio in base al quale ai Giudici vengono affidate le udienze di trattazione? Spero che tali domande potranno trovare una risposta da parte delle autorità competenti che, eventualmente, accerteranno quanto è realmente accaduto. Inoltre il Consiglio di Stato, in base a quanto disciplinato dall’art. 103 della Costituzione, è titolare anche di funzioni giurisdizionali, che svolge in posizione di terzietà rispetto alla Pubblica Amministrazione ed è preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione. A questo punto mi chiedo… quali interessi privati sono stati tutelati? Non certo gli interessi dei cittadini molisani ma solo ed esclusivamente gli interessi privati della ditta, quindi forse potrebbe essere corretto affermare che gli interessi economici fanno più gola degli interessi della collettività, della storia di una comunità, dell’identità culturale di una popolazione e del paesaggio che appartiene alle generazioni future!
Per quale motivo i legislatori hanno emanato la legge n. 778 dell’11 giugno 1922 a tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico? Oppure le successive leggi in materia come la Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 inerente la protezione delle bellezze naturali, la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 inerente la tutela delle cose di interesse artistico e storico, il Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 inerente il Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, la Legge n. 352 dell’8 ottobre 1997 inerente le disposizioni dei beni culturali. Oppure l’art. 9 della Costituzione Italiana che stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio storico artistico della Nazione. O la Convenzione dell’UNESCO sulla tutela del patrimonio culturale mondiale che è stato adottato dall’Italia il 23 giugno 1978, la Convenzione Europea del Paesaggio, il Codice Urbani dei Beni Culturali.
La Magistratura Amministrativa non ha tenuto in considerazione né queste leggi né tutte le altre norme inerente la salvaguardia dell’arte, della storia e dell’ambiente. Perché questo? È possibile che gli interessi economici di una piccola ditta prevalgano su tutto ciò? Non posso e non voglio credere che le peculiarità ambientali, le tipicità e le risorse archeologiche e culturali di una regione, seppur piccola come il Molise, possano venir meno.
La partecipazione delle 114 Associazioni e Comitati alla Rete contro l’eolico selvaggio è nata dal comune intento di salvaguardare e preservare il territorio molisano dagli innumerevoli attacchi cui è sottoposto negli ultimi anni, continuando ad affermare l’unità di quanti amano la propria terra e sognano un futuro migliore per le nuove generazioni e intendono valorizzare le risorse archeologiche, paesaggistiche e naturali, con interventi finalizzati a creare impresa, posti di lavoro e valore aggiunto nella filiera-ambientale, artigianale e del turismo.
Un passo in avanti è stato compiuto con la proposta di legge n. 245/2010 presentata dai Consiglieri Regionali, Michele Petraroia, Massimo Romano ed Antonio Chieffo inerente l’individuazione e perimetrazione, con prescrizioni, di zone di interesse archeologico, diretta a salvaguardare le aree archeologiche del Molise. Ma ciò non è sufficiente, occorre modificare, con la massima urgenza, la Legge Regionale n. 22 del 7 agosto 2009 che tutti conosciamo come “legge vergogna”, e recepire le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
Inoltre la Rete delle 114 Associazioni si è appellata alla sensibilità del Governo affinché venga adottato per il Molise un atto straordinario simile a quello assunto dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 111 del 22 ottobre 2010 che ha fermato l’installazione delle torri eoliche in Valtellina nei Comuni di Albaredo e Bema.
Ci auguriamo che il nostro appello sia ascoltato. Non credo che i Molisani debbano essere considerati cittadini inferiori rispetto a quelli della Provincia di Sondrio. La Rete continuerà a portare avanti la sua battaglia per difendere l’arte, la storia e l’ambiente della nostra splendida regione e per questo ha organizzato la manifestazione regionale del 23 novembre 2010 per dire “NO all’eolico selvaggio e ai rifiuti extra-regionali”!☺
brunely@virgilio
*p/la Rete delle 120 Associazioni e Comitati contro l’eolico selvaggio in Molise
In data 8 ottobre 2010 il Consiglio di Stato si è pronunciato, con la sentenza n. 7761/2010, in favore della ditta Essebiesse Power s.r.l., accogliendo il ricorso presentato avverso il Ministero dei Beni Culturali, che ha autorizzato la suddetta ditta ad installare 16 torri eoliche, alte 120 metri, nella Valle del Tammaro a ridosso della città sannitico-romana di Saepinum-Altilia, contaminando con le ruspe lo splendido paesaggio del Crinale della Castagna. In Italia è la prima volta che, in materia di fonti rinnovabili, viene chiesto di mettere in esecuzione una sentenza del Consiglio di Stato per annullare un vincolo archeologico posto dal Ministero dei Beni Culturali a tutela di un sito che viene considerato patrimonio dell’umanità. Di conseguenza il pronunciamento di tale organo, di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, farà giurisprudenza e se ne dovrà tener conto per i contenziosi futuri che vedranno contrapposti il diritto alla salvaguardia di un bene monumentale nazionale con l’interesse economico di un’impresa privata.
Un aspetto preoccupante, che non può essere assolutamente sottovalutato, è la presenza, per la terza volta consecutiva, all’interno del Collegio Giudicante della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, del medesimo Magistrato che sullo stesso ricorso si era già pronunciato contro il Ministero dei Beni Culturali con le sentenze n. 1020 del 22 febbraio 2010 e n. 3851 del 17 giugno 2010. Come mai viene nominato sempre lo stesso Giudice? Non vige il principio di sorteggio in base al quale ai Giudici vengono affidate le udienze di trattazione? Spero che tali domande potranno trovare una risposta da parte delle autorità competenti che, eventualmente, accerteranno quanto è realmente accaduto. Inoltre il Consiglio di Stato, in base a quanto disciplinato dall’art. 103 della Costituzione, è titolare anche di funzioni giurisdizionali, che svolge in posizione di terzietà rispetto alla Pubblica Amministrazione ed è preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione. A questo punto mi chiedo… quali interessi privati sono stati tutelati? Non certo gli interessi dei cittadini molisani ma solo ed esclusivamente gli interessi privati della ditta, quindi forse potrebbe essere corretto affermare che gli interessi economici fanno più gola degli interessi della collettività, della storia di una comunità, dell’identità culturale di una popolazione e del paesaggio che appartiene alle generazioni future!
Per quale motivo i legislatori hanno emanato la legge n. 778 dell’11 giugno 1922 a tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico? Oppure le successive leggi in materia come la Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 inerente la protezione delle bellezze naturali, la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 inerente la tutela delle cose di interesse artistico e storico, il Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 inerente il Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, la Legge n. 352 dell’8 ottobre 1997 inerente le disposizioni dei beni culturali. Oppure l’art. 9 della Costituzione Italiana che stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio storico artistico della Nazione. O la Convenzione dell’UNESCO sulla tutela del patrimonio culturale mondiale che è stato adottato dall’Italia il 23 giugno 1978, la Convenzione Europea del Paesaggio, il Codice Urbani dei Beni Culturali.
La Magistratura Amministrativa non ha tenuto in considerazione né queste leggi né tutte le altre norme inerente la salvaguardia dell’arte, della storia e dell’ambiente. Perché questo? È possibile che gli interessi economici di una piccola ditta prevalgano su tutto ciò? Non posso e non voglio credere che le peculiarità ambientali, le tipicità e le risorse archeologiche e culturali di una regione, seppur piccola come il Molise, possano venir meno.
La partecipazione delle 114 Associazioni e Comitati alla Rete contro l’eolico selvaggio è nata dal comune intento di salvaguardare e preservare il territorio molisano dagli innumerevoli attacchi cui è sottoposto negli ultimi anni, continuando ad affermare l’unità di quanti amano la propria terra e sognano un futuro migliore per le nuove generazioni e intendono valorizzare le risorse archeologiche, paesaggistiche e naturali, con interventi finalizzati a creare impresa, posti di lavoro e valore aggiunto nella filiera-ambientale, artigianale e del turismo.
Un passo in avanti è stato compiuto con la proposta di legge n. 245/2010 presentata dai Consiglieri Regionali, Michele Petraroia, Massimo Romano ed Antonio Chieffo inerente l’individuazione e perimetrazione, con prescrizioni, di zone di interesse archeologico, diretta a salvaguardare le aree archeologiche del Molise. Ma ciò non è sufficiente, occorre modificare, con la massima urgenza, la Legge Regionale n. 22 del 7 agosto 2009 che tutti conosciamo come “legge vergogna”, e recepire le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
Inoltre la Rete delle 114 Associazioni si è appellata alla sensibilità del Governo affinché venga adottato per il Molise un atto straordinario simile a quello assunto dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 111 del 22 ottobre 2010 che ha fermato l’installazione delle torri eoliche in Valtellina nei Comuni di Albaredo e Bema.
Ci auguriamo che il nostro appello sia ascoltato. Non credo che i Molisani debbano essere considerati cittadini inferiori rispetto a quelli della Provincia di Sondrio. La Rete continuerà a portare avanti la sua battaglia per difendere l’arte, la storia e l’ambiente della nostra splendida regione e per questo ha organizzato la manifestazione regionale del 23 novembre 2010 per dire “NO all’eolico selvaggio e ai rifiuti extra-regionali”!☺
brunely@virgilio
*p/la Rete delle 120 Associazioni e Comitati contro l’eolico selvaggio in Molise
In data 8 ottobre 2010 il Consiglio di Stato si è pronunciato, con la sentenza n. 7761/2010, in favore della ditta Essebiesse Power s.r.l., accogliendo il ricorso presentato avverso il Ministero dei Beni Culturali, che ha autorizzato la suddetta ditta ad installare 16 torri eoliche, alte 120 metri, nella Valle del Tammaro a ridosso della città sannitico-romana di Saepinum-Altilia, contaminando con le ruspe lo splendido paesaggio del Crinale della Castagna. In Italia è la prima volta che, in materia di fonti rinnovabili, viene chiesto di mettere in esecuzione una sentenza del Consiglio di Stato per annullare un vincolo archeologico posto dal Ministero dei Beni Culturali a tutela di un sito che viene considerato patrimonio dell’umanità. Di conseguenza il pronunciamento di tale organo, di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana, farà giurisprudenza e se ne dovrà tener conto per i contenziosi futuri che vedranno contrapposti il diritto alla salvaguardia di un bene monumentale nazionale con l’interesse economico di un’impresa privata.
Un aspetto preoccupante, che non può essere assolutamente sottovalutato, è la presenza, per la terza volta consecutiva, all’interno del Collegio Giudicante della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, del medesimo Magistrato che sullo stesso ricorso si era già pronunciato contro il Ministero dei Beni Culturali con le sentenze n. 1020 del 22 febbraio 2010 e n. 3851 del 17 giugno 2010. Come mai viene nominato sempre lo stesso Giudice? Non vige il principio di sorteggio in base al quale ai Giudici vengono affidate le udienze di trattazione? Spero che tali domande potranno trovare una risposta da parte delle autorità competenti che, eventualmente, accerteranno quanto è realmente accaduto. Inoltre il Consiglio di Stato, in base a quanto disciplinato dall’art. 103 della Costituzione, è titolare anche di funzioni giurisdizionali, che svolge in posizione di terzietà rispetto alla Pubblica Amministrazione ed è preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione. A questo punto mi chiedo… quali interessi privati sono stati tutelati? Non certo gli interessi dei cittadini molisani ma solo ed esclusivamente gli interessi privati della ditta, quindi forse potrebbe essere corretto affermare che gli interessi economici fanno più gola degli interessi della collettività, della storia di una comunità, dell’identità culturale di una popolazione e del paesaggio che appartiene alle generazioni future!
Per quale motivo i legislatori hanno emanato la legge n. 778 dell’11 giugno 1922 a tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico? Oppure le successive leggi in materia come la Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 inerente la protezione delle bellezze naturali, la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 inerente la tutela delle cose di interesse artistico e storico, il Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 inerente il Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, la Legge n. 352 dell’8 ottobre 1997 inerente le disposizioni dei beni culturali. Oppure l’art. 9 della Costituzione Italiana che stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio storico artistico della Nazione. O la Convenzione dell’UNESCO sulla tutela del patrimonio culturale mondiale che è stato adottato dall’Italia il 23 giugno 1978, la Convenzione Europea del Paesaggio, il Codice Urbani dei Beni Culturali.
La Magistratura Amministrativa non ha tenuto in considerazione né queste leggi né tutte le altre norme inerente la salvaguardia dell’arte, della storia e dell’ambiente. Perché questo? È possibile che gli interessi economici di una piccola ditta prevalgano su tutto ciò? Non posso e non voglio credere che le peculiarità ambientali, le tipicità e le risorse archeologiche e culturali di una regione, seppur piccola come il Molise, possano venir meno.
La partecipazione delle 114 Associazioni e Comitati alla Rete contro l’eolico selvaggio è nata dal comune intento di salvaguardare e preservare il territorio molisano dagli innumerevoli attacchi cui è sottoposto negli ultimi anni, continuando ad affermare l’unità di quanti amano la propria terra e sognano un futuro migliore per le nuove generazioni e intendono valorizzare le risorse archeologiche, paesaggistiche e naturali, con interventi finalizzati a creare impresa, posti di lavoro e valore aggiunto nella filiera-ambientale, artigianale e del turismo.
Un passo in avanti è stato compiuto con la proposta di legge n. 245/2010 presentata dai Consiglieri Regionali, Michele Petraroia, Massimo Romano ed Antonio Chieffo inerente l’individuazione e perimetrazione, con prescrizioni, di zone di interesse archeologico, diretta a salvaguardare le aree archeologiche del Molise. Ma ciò non è sufficiente, occorre modificare, con la massima urgenza, la Legge Regionale n. 22 del 7 agosto 2009 che tutti conosciamo come “legge vergogna”, e recepire le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
Inoltre la Rete delle 114 Associazioni si è appellata alla sensibilità del Governo affinché venga adottato per il Molise un atto straordinario simile a quello assunto dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 111 del 22 ottobre 2010 che ha fermato l’installazione delle torri eoliche in Valtellina nei Comuni di Albaredo e Bema.
Ci auguriamo che il nostro appello sia ascoltato. Non credo che i Molisani debbano essere considerati cittadini inferiori rispetto a quelli della Provincia di Sondrio. La Rete continuerà a portare avanti la sua battaglia per difendere l’arte, la storia e l’ambiente della nostra splendida regione e per questo ha organizzato la manifestazione regionale del 23 novembre 2010 per dire “NO all’eolico selvaggio e ai rifiuti extra-regionali”!☺
brunely@virgilio
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