stato/mafia 1992/93   di Franco Novelli
4 Luglio 2013 Share

stato/mafia 1992/93 di Franco Novelli

 

Il 13 giugno scorso, Gaspare Spatuzza – pentito e collaboratore di giustizia – davanti alla Corte di Assise di Caltanisetta, trasferitasi eccezionalmente nell’aula bunker di Rebibbia a Roma, ha dichiarato che la persona che era nel garage palermitano, dove lui aveva portato la 126, piena di tritolo, per la strage di Via D’Amelio, non era appartenente a Cosa Nostra. Di qui, il convincimento, oggi diffuso e da molti condiviso, che uomini dei servizi segreti – quattro o cinque – fossero presenti a Palermo nei giorni che precedettero l’attentato a Borsellino e alla sua sfortunata scorta. Tale premessa appare necessaria per entrare nel vivo della questione.

Partiamo dall’analisi e dalla decodificazione dei punti del papello che Vito Ciancimino, a nome di Totò Riina, tramite Nino Cinà, medico del capo dei capi, avrebbe fatto recapitare al comandante del Ros, appena dopo la strage di Capaci.

Il primo punto del papello – la revisione della sentenza conclusiva del maxi-processo, gennaio 1992 – attribuisce un carattere squisitamente giudiziario alle richieste di Totò Riina. La messa in discussione della sentenza del maxiprocesso è apparsa subito impraticabile, perché avrebbe implicato l’annullamento di tutto l’operato che negli anni precedenti alla loro morte  è stato fatto dai due giudici della Procura palermitana, Falcone e Borsellino.

Il secondo punto è la richiesta di annullamento del decreto legge Gozzini del 1986, riguardante l’articolo 41 bis e la sua applicazione. Per la precisione il 41 bis, regime carcerario duro previsto inizialmente solo in casi eccezionali di rivolta, dopo la strage di Capaci  fu esteso (dall’8 di giugno 1992)  anche a quanti in carcere erano detenuti per reati di criminalità organizzata – mafia, camorra, sacra corona unita, ‘ndrangheta – e questo attesta che potrebbe ipotizzarsi dietro la strage di Via D’Amelio la presenza di soggetti non collegati alla mafia, che, se fosse stata responsabile unica della strage, sarebbe apparsa come incapace di saper leggere il corso degli eventi, assistendo complice al condizionamento della sua stessa funzionalità operativa.

Un altro punto fondamentale della trattativa è la revisione della legge Rognoni-La Torre, che ha introdotto il reato di concorso esterno in  associazione mafiosa, prevedendo la confisca dei beni ai mafiosi. In particolare, dobbiamo ricordare che è stata l’associazione Libera contro le mafie a volere con forza la norma di confisca dei beni dei mafiosi, sancita dalla legge 109 del 1996, anche grazie alla presentazione di un milione di firme. Un altro nodo centrale del papello è la richiesta di riforma della legge sui pentiti che era stata approvata nel 1991. Fino al 2001 la legge non viene modificata; le modifiche partono appunto dal 2001. Tuttavia, nella norma rimangono operanti le riduzioni di pena e l’assegno di mantenimento che lo Stato concede al collaboratore di giustizia. Nello stesso tempo la legge stabilisce un nuovo termine, molto più ridotto rispetto al precedente, entro il quale (al massimo sei mesi) il pentito deve dire tutto quello che sa della organizzazione mafiosa,  della quale ha fatto parte. Il pentito, che si trova in carcere, dovrà scontare un quarto della pena, mentre la protezione che a lui viene destinata avrà la durata fino alla cessazione del pericolo. La richiesta di riconoscimento dei benefici ai dissociati delle BR anche per i condannati per reati di mafia è di carattere squisitamente politico, perché tende a far avere ai mafiosi lo stesso trattamento che lo Stato ha predisposto per i terroristi che collaborano con la giustizia. In questo caso i mafiosi avrebbero auspicato per loro stessi una legge alternativa che non prevedesse la collaborazione. La legge sui pentiti, comunque, non prevedendo tra i beneficiari chi avesse compiuto stragi, implicitamente  dava già una risposta negativa alla cupola di Cosa Nostra. 

La rivendicazione dell’arresto domiciliare dopo il compimento dei 70 anni di età trova in sé la sua giustificazione, in quanto vuole riferirsi a soggetti che abbiano superato i settanta anni d’età e che quindi non siano più capaci di sopportare il carcere duro. La carcerazione vicino alle abitazioni dei familiari dei mafiosi condannati, pur apparendo una pretesa innocua, non sarebbe realizzabile, perché la esclude il regime del 41 bis e lo stesso vale per l’istanza di assenza di censura sulla posta dei familiari dei mafiosi. Per quanto attiene alla chiusura delle carceri speciali, tale richiesta aveva un senso in quel preciso momento storico – prima metà degli anni Novanta del secolo scorso – relativo al conflitto armato fra la mafia e lo Stato. Ma dalla fine degli anni Novanta le supercarceri vengono praticamente chiuse, rimanendo funzionali soltanto le carceri che hanno regimi detentivi “differenziali”, tra i quali un posto spetta al carcere come è previsto dall’art. 41 bis. In piedi rimane ancora aperta la questione se la chiusura di Pianosa e dell’Asinara si debba mettere in relazione al fallito attentato allo stadio dell’Olimpico di Roma, che per alcuni pentiti sarebbe dovuto esserci alla fine di novembre del 1993, mentre dalle deposizioni di Gaspare Spatuzza apprendiamo che doveva essere messo in pratica alla fine del mese di gennaio del 1994. In relazione all’esigenza espressa dalla cupola mafiosa sull’abolizione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, sottolineiamo il fatto che il Parlamento ha definitivamente  approvato nel 2010 il disegno di legge che istituisce un’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con sede a Reggio Calabria sotto la vigilanza del ministero degli Interni. C’è poi la richiesta dell’arresto solo in flagranza di reato, domanda disattesa perché è sempre in vigore il fermo per chi è indiziato di un qualsiasi delitto. In conclusione, c’è la rivendicazione di eliminare le accise sui carburanti, come in Valle d’Aosta, proposta che non ha alcuna razionale contiguità con le precedenti di carattere giudiziario. Dunque, da un lato appare dal papello la debolezza estrema della mafia nella fase storica  dello stragismo; da un altro, la pretesa di eliminazione delle accise sui carburanti si allontana dalla tessitura dell’intero papello, avvicinandosi ad una istanza chiaramente politica, come se la cupola mafiosa fosse un partito – sull’esempio della Lega nord – partecipe dell’agone politico nazionale. In effetti, la mafia siciliana in quegli anni ambiva a costituire anche un partito per la presa del potere in Sicilia, nell’Italia meridionale e magari nel resto del territorio metropolitano. Ma questa è un’altra storia che va raccontata soprattutto ai giovani ai quali in prevalenza vuole rivolgersi la narrazione di queste vicende.   J

bar.novelli@micso.net

 

 

eoc

eoc