Garantire dignità e lavoro
Pilastri portanti di uno Stato democratico sono diritto a una vita umana dignitosa e diritto al lavoro, libero e adeguatamente remunerato. Un diritto può dirsi affermato solo quando è osservato, rispettato da tutti e interiorizzato. Non può considerarsi tale se è causa di lesioni di diritti altrui.
Il riconoscimento della “dignità umana a tutti i membri della famiglia umana, dei loro diritti, uguali, inalienabili” – si legge nel Preambolo della Carta universale dei diritti dell’uomo – è “il fondamento della libertà, della dignità e della pace nel mondo […]. Disprezzo e disconoscimento dei diritti umani […] offendono la coscienza dell’umanità”. Aggiungiamo: la dignità umana non ha né colore né confini. È sancita dall’art. 3 Costituzione italiana, dall’art. 11-61 della Costituzione europea (“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”) e dall’art.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“La dignità umana è inviolabile. Essa va rispettata e tutelata”). Rimangono ancora enunciati poiché privi di meccanismi attuativi incisivi e di garanzie e, ove sussistano, sono spesso deboli, ignorati o invocati solo in presenza di violazioni drammatiche.
Dignità umana è un concetto fumoso e inafferrabile o vi si può dare applicazione pratica? Utile è una sentenza del Consiglio di Stato francese del 1995. Una discoteca francese propone in uno spettacolo serale il ‘lancio del nano’ (una persona nana) presumibilmente per scagliarlo il più lontano possibile. Il sindaco della città lo vieta. Viola la dignità umana. Il tribunale amministrativo dà ragione alla discoteca. Il Consiglio di Stato sentenzia, a sua volta, che utilizzare “come proiettile una persona affetta da handicap fisico e presentata come tale […] lede la dignità umana”, anche se “il nano ha scelto liberamente di prestarsi allo spettacolo invocando il principio del diritto al lavoro e la libertà di impresa e commercio”. Non si “può volontariamente rinunciare alla propria dignità e, a maggior ragione, quella dignità deve essere rispettata dagli altri”. La dignità umana prevale su tutto.
Si tende, spesso, a trattare l’altro, il diverso da noi, come un mezzo e solo come tale, dimenticando che l’altro, il diverso da noi deve anche costituire un fine in sé stesso. Lo sostengono Kant e i Vangeli in cui si legge: “Ama il prossimo come te stesso”. Lo hanno rimarcato, a suo tempo, Leone XIII nella Rerum Novarum e, di recente, Leone XIV in Magnifica Humanitas.
Il diritto al lavoro è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (art.23: Ogni individuo ha diritto al lavoro […] a giuste e soddisfacenti condizioni […] e a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale”; dalla Costituzione italiana (“Repubblica democratica fondata sul lavoro”) che riconosce all’art. 4 “il diritto al lavoro” e all’art. 36 “il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La giusta retribuzione spetta, perciò, al lavoratore in quanto tale e, quindi, anche al migrante che lavora in Italia. Il lavoro è dignitoso se la retribuzione percepita garantisce un’esistenza dignitosa ed è prestato in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana. Se il lavoro della società capitalistico-industriale è permeabile allo sfruttamento e a forme di schiavizzazione, la stessa permeabilità, e forse in misura più forte e subdola, incombe anche sulle nuove forme di lavoro. Sono meno protette dalle tutele garantite al lavoro capitalistico-industriale.
Sfruttamento e schiavizzazione disprezzano i diritti umani. Sotnam Singh è lasciato morire con un braccio troncato da un macchinario agricolo. Prestava un lavoro irregolare non tutelato. I feudatari garantivano ai servi della gleba (i contadini medioevali) alloggio e una piccola parte del prodotto del loro lavoro. Operai italiani vengono travolti e uccisi a Brandizzo da un treno. Prestavano lavori di manutenzione della rete ferroviaria che ignoravano norme e procedure. Lavoratori vengono bruciati vivi in un veicolo dato alle fiamme. Rivendicavano il diritto a un giusto ed equo salario, a un alloggio e al rispetto delle regole contrattuali.
Un pubblico ministero milanese, titolare di un’inchiesta sullo sfruttamento nei luoghi di lavoro, in audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia ha affermato che non si è in presenza solo di “condotte individuali di mera negligenza, ma di politiche d’impresa, di modelli organizzativi radicati nelle prassi aziendali”. Sono presenti e diffusi in settori della logistica, della moda, della delivery. È un “vasto e allarmante fenomeno di reclutamento della manodopera destinata al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”. È diffuso non solo nelle campagne del Mezzogiorno (caporalato). È la condizione di schiavizzazione, prevista dall’art. 603 bis Codice penale.
È un sistema di reclutamento diffuso tra i rider. Evidenzia la disparità tra impiego di lavoro subordinato e utilizzazione fraudolenta dei lavoratori subordinati come lavoratori autonomi per ridurre il costo del lavoro del 30-35% e incrementare i bassi margini di profitto causati dalla pressione competitiva aggirando o infrangendo norme e disposizioni contrattuali a scapito dei più deboli, di chi ‘ha fame’ di pane e di lavoro. È un fenomeno, quantitativamente pesantissimo, che incide anche sull’evasione fiscale. Vittime, accanto agli ‘sfruttati’, vi sono anche gli onesti contribuenti.
Il lavoro è lo strumento con cui ciascuno di noi, contribuendo al benessere della collettività, accampa il diritto a riceve un salario che garantisca dignità umana e benessere per sé e per la propria famiglia. Sfruttamento e schiavismo non solo non li garantiscono ma peggiorano tali condizioni dando corpo a un diffuso malessere sociale.
Non bastano ‘norme proclama’ e/o sporadici controlli. Necessitano organismi e servizi tesi specificatamente a tutelare la dignità umana delle persone e il lavoro. Non bastano indagini anche puntuali. Si ribadisce la necessità di simili e diffusi interventi. Va rifiutato l’asservimento a chiunque ci usi come strumento nelle sue mani. Si ha il dovere di vedere in sé stessi un fine che deve portare a respingere ogni tentativo altrui di negare questa qualità umana. Il rispetto della mia dignità e la dignità degli altri impone la ribellione contro il mio asservimento e, in genere, contro ogni forma di asservimento. Ciascuno non solo ha diritto alla ribellione, ma ha anche il dovere di ribellarsi. Se non mi ribello, calpesto la mia dignità umana. Il lavoro deve restare l’ambito fondamentale di esercizio e di riconoscimento di tale dignità.☺
