tfr. che fare?
18 Aprile 2010 Share

tfr. che fare?

 

Il Trattamento di Fine Rapporto, nell’ultima riforma, diventa la risorsa maggiore con la quale incrementare la pensione.

Già nel 1993 il legislatore aveva previsto la possibilità, per le forme di previdenza complementare e per i rapporti di lavoro istituiti dopo l’entrata in vigore della relativa disciplina legale (d.Lgs. 124/93), del versamento dell’intero TFR, ma solo con la normativa attuale il suo conferimento può assumere dimensioni rilevanti e contribuire effettivamente al risparmio previdenziale dei lavoratori.

La nuova normativa introduce infatti la regola del c.d. silenzio assenso: entro il 30 giugno 2007 o comunque entro 6 mesi dalla data della prima assunzione del lavoratore, questi deve scegliere se mantenere il TFR o se destinarlo ad un fondo pensione di sua scelta.

Se non lo fa, il TFR accantonato dal datore di lavoro viene automaticamente ed interamente destinato alla previdenza complementare. In questo modo tutti i lavoratori sono vincolati a prender una decisione in proposito e a questo fine è previsto che il datore di lavoro fornisca adeguata informazione sulle diverse opzioni possibili.

E’ questo, a parere di chi scrive, uno dei punti più delicati e problematici della nuova normativa: non è seriamente credibile che il datore di lavoro possa fornire tutte le informazioni che sono necessarie per operare una scelta delicata come quella di individuare il soggetto a cui affidare i propri risparmi, quelli di un’intera vita, quelli per la vecchiaia.

La legge, tra l’altro, non assicura e non garantisce il mantenimento del capitale versato e tanto meno un rendimento minimo dello stesso. La tutela del risparmio previdenziale è infatti assicurata solo indirettamente attraverso la vigilanza che la Covip (Commissione di Vigilanza Fondi Pensione) esercita sul corretto operato dei fondi pensione e non è piena, nel senso che nonostante il corretto operare sul mercato dei soggetti gestori, i capitali da questi investiti restano comunque esposti al rischio di shock dei mercati finanziari. E’ questa una delle ragioni per cui qualcuno ha parlato di “scippo” del TFR.

Ma torniamo al tema caldo. Il lavoratore come detto, ha tempo 6 mesi per effettuare la propria scelta. Sei mesi decorrono dall’inizio del rapporto di lavoro e, per chi è attualmente occupato, scadono il 30 giugno 2007. La scelta è praticamente definitiva se si opta per l’adesione ad un fondo pensione. Il lavoratore potrà recedere solo in particolarissime circostanze e la scelta a favore della previdenza complementare segue il lavoratore anche quando cambia lavoro e instaura un nuovo rapporto; anche in caso di conferimento tacito del TFR, ossia nel caso in cui il dipendente non manifesti alcuna volontà e si proceda quindi all’iscrizione automatica, la scelta è vincolante per il futuro; viceversa, se decide di mantenere il TFR in azienda, ha sempre la possibilità di cambiare idea e di iscriversi ad un fondo di previdenza complementare.

Se il lavoratore sceglie di mantenere il TFR e di non aderire a nessun fondo di previdenza complementare, lo deve dichiarare espressamente, entro il 30 giugno 2007 o entro lo scadere dei 6 mesi dall’inizio del rapporto. In tal caso per  lui non cambia nulla rispetto alla disciplina attuale: egli percepirà il TFR alla cessazione del rapporto e potrà richiederne eventualmente un’anticipazione secondo la normativa precedente.

La Legge finanziaria (art. 1, commi 755 e s.s.) ha introdotto una significativa novità: nelle imprese con almeno 50 addetti  le quote di TFR che vengono via via maturate, in caso di mancata scelta di tipo diverso, sono invece versate ad un apposito fondo istituito presso l’INPS, denominato “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”.

Comunque in ordine all’imminente scelta da fare circa il proprio TFR in ordine alla destinazione nei fondi pensione, bisogna dire che vi è stata un’equiparazione tra i fondi istituiti dalla contrattazione collettiva (c.d. fondi chiusi) e quelli c.d. aperti gestiti anche da società di assicurazione e istituti di credito.

La nostra indicazione, naturalmente, non può che essere di parte, quindi si consiglia ai lavoratori di optare per i fondi chiusi c.d. collettivi (quelli sindacali per intenderci), in primo luogo perchè i fondi di origine collettiva e quelli c.d. aperti mantengono tuttora un trattamento giuridico differenziato non solo per quanto attiene alle modalità di costituzione, alla forma giuridica e alla disciplina finanziaria, ma anche per quanto attiene alla definizione della possibilità di conferimento del contributo del datore di lavoro (contributo che deve essere versato dall’imprenditore nella misura stabilita dalla disciplina collettiva medesima).

In secondo luogo – tra le altre importanti ragioni che inducono a ritenere che la tutela possa essere realizzata meglio dai c.d. fondi chiusi – per il carattere paritetico di questi: nelle forme istituite e regolamentate dalla contrattazione collettiva gli organi di amministrazione e di controllo sono composti in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, e ciò garantisce un maggiore controllo sulla gestione dei fondi stessi. ☺

 

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