il lungo cammino
15 Aprile 2010 Share

il lungo cammino

 

1. Il contesto sofferto dell’origine

La dichiarazione che viene proclamata e sottoscritta, originariamente, da circa 40 Stati, il 10 dicembre 1948, oggi può dirsi veramente “universale”, – sebbene accusata di essere troppo occidentale – perché ad  essa hanno “aderito”  le  duecento nazioni che formano il mondo.

             Maturata all’indomani della seconda guerra mondiale, è frutto di una presa di coscienza di fatti terribili, resi evidenti dalla guerra: i diritti delle persone negati e conculcati sistematicamente dai regimi politici protagonisti della esperienza bellica (si pensi ai lager e gulag istituiti in varie parti del mondo), la totale irrazionalità della guerra e l’impossibilità che, nel futuro prossimo, possa rappresentare uno strumento, anche se estremo, per la soluzione dei conflitti. Il danno risulta molto superiore al risultato positivo immaginato. Con la seconda guerra mondiale, per la prima volta nella storia, i morti degli eserciti belligeranti (20 milioni) sono di molto inferiori alla popolazione civile uccisa (circa 36 milioni), per la cui liberazione si è combattuto. Infine appare sullo scenario della storia l’aberrante potenza delle armi nucleari di cui per la prima volta se ne sperimentano gli effetti su Hiroshima e Nagasaki: veri atti criminali di genocidio ed inutile strage di due intere città.

Le affermazioni contenute nei preamboli dello Statuto dell’ONU e della Dichiarazione dei diritti dell’uomo costituiscono il fondamento culturale da cui ci si proietta nella fiduciosa costruzione di un futuro diverso dal presente:

a) dallo Statuto ONU (1945): «Noi, popoli delle nazioni unite, decisi a preservare le future generazioni dal flagello della guerra che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili sofferenze all’umanità…»;

b) dalla Dichiarazione dei Diritti (1948): «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno  portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento  di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di fede e della  libertà dalla paura e dal bisogno é stato proclamato come la più alta aspirazione  dell'uomo…» (Preambolo ) … da queste premesse la nuova umanità sognata!

2. L’utopia originaria dei diritti del XX secolo

La dichiarazione, in trenta articoli, risulta essere, dunque, una proclamazione di principi e di intenti. Dagli stati, senza distinzione di regime politico e sociale, sottoscritta con lo strumento dell’«adesione», essa rappresentava non la situazione effettiva del mondo nel 1948, bensì si proponeva  «come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni» (cfr. Preambolo).

Si attuava, consensualmente, un passaggio politico nuovo e fondamentale: ogni stato, per quanto sovrano, una volta che ha «ratificato» i documenti applicativi della dichiarazione (Patti, Convenzioni), può essere messo sotto accusa dagli organismi internazionali; può essere richiamato e giudicato. Il punto supremo non è l’autorità sovrana del governo ma un nuovo fine sovrano è indicato dai “popoli” ai governi che li rappresentano. La Dichiarazione è proclamata «al fine che ogni individuo ed ogni organo della società… si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto». I governi risultano “al servizio” della promozione, del rispetto e della garanzia dei diritti di ogni individuo umano. Si incrina, una volta per sempre, anche il principio di non ingerenza negli affari interni di uno stato.

3. Le lontane radici: XIII – XX secolo.

Alla messa in discussione della sovranità assoluta dei poteri statuali si giunge attraverso un lunghissimo cammino che attraversa tutto il secondo millennio (XIII–XX secolo). In sintesi, ne evidenziamo due vie percorse, fra tante concomitanti.

La prima, la via inglese: la Corona scende a patto con la società e man mano cede alle organizzazioni parlamentari (le due Camere) il potere delle leggi e ai soggetti sociali il riconoscimento dei diritti. Dalla Magna Carta del 1215, al Bill of Rigths (1689) e successivi atti di «concessione» la Corona cede parte del suo potere; rimane rappresentante del Regno, mentre si afferma una società di diritti dentro una progressiva e sempre più articolata democrazia politica. Non si arriverà ad una Costituzione definitiva, ma una successione di atti storici di cui l’uno sviluppato progressivamente  nel successivo.

La seconda via tanto americana (1776) che francese (1789) è generata dalla “rivolta” dei sudditi, dall’abbattimento del potere del sovrano e dalla proclamazione della sovranità del popolo formato da uomini e donne portatori originari di diritti “innati” che, nessuno può “concedere”, ma  ogni potere politico deve solo riconoscere, tutelare e garantire. Vengono formulate le Dichiarazioni dei Diritti e le società si fondano su Costituzioni, democraticamente approvate, le quali definiscono lo spessore dei diritti e la struttura democratica e solidaristica delle comunità civili nazionali. Comunque il potere sia costituito si afferma che esso è «a servizio» dei diritti delle persone e comunità: in questa visione l’età contemporanea si riconosce pienamente.☺

 

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