No al ddl buongiorno
Fa rabbia che a distanza di quasi cinquant’anni da Processo per stupro – cinquant’anni segnati da lotte femministe e conquiste legislative e culturali – l’attuale maggioranza politica, con una giravolta normativa quale il DDL Buongiorno, contraria agli accordi faticosamente raggiunti tra maggioranza ed opposizione, voglia riportare le lancette indietro nel tempo, togliendo ancora una volta alle donne, che denunciano una violenza sessuale, dignità e tutela.
L’avvocata Lagostena Bassi nel 1979 sottolineava come “nessuno degli avvocati direbbe nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, ( …) “Vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere un po’ è un usuraio, che specula, che guadagna, che evade le tasse!””. È assurdo che oggi, come allora, si continui a dubitare delle donne che denunciano una violenza. E che siano le donne a dubitare delle altre donne.
L’introduzione della “volontà contraria” al rapporto sessuale come elemento che configura reato di violenza sessuale in luogo del “consenso libero ed attuale”, introdotto dal DDL Buongiorno in luogo della proposta normativa precedente, costituisce un punto di arretramento culturale e giuridico – rispetto alla Convenzione di Istanbul – e della giurisprudenza della corte di Cassazione, che invece hanno sempre valorizzato il consenso della donna all’interno della relazione sessuale. In una relazione sana e libera, occasionale o duratura che sia, un uomo è perfettamente in grado di comprendere quello che vuole o non vuole la propria partner. Dovrebbe essere un assunto scontato ed invece a quanto pare non lo è.
Non è infatti la violenza a rivelare la mancanza di consenso, bensì è la mancanza di consenso a definire la relazione sessuale come violenta.
La giurisprudenza della corte di Cassazione, chiamata ad applicare il testo dell’art. 609 bis, che pure non era perfetto, negli anni era giunta ad un approdo che valorizzava il ruolo del consenso come condizione imprescindibile all’interno di una relazione affettiva, affermando che “integra il reato di violenza sessuale sia la condotta invasiva della libertà sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso, sia quella posta in essere in assenza di un consenso inequivoco” (ex multis Cass. 43877/2024).
L’inversione terminologica proposta dal nuovo DDL provocherà inevitabilmente l’effetto di soffocare gli approdi giurisprudenziali attuali, che dovranno attenersi al dato testuale della norma, ed un ulteriore effetto negativo, sempre sulla pelle delle donne. Saranno inevitabilmente le vittime a dover sostenere l’onere della prova nel processo, e saranno ancora una volta vittimizzate, messe sul banco delle imputate a dover spiegare come, quando e se hanno manifestato il proprio dissenso ad un rapporto sessuale.
Questa legge, così come formulata, penalizzerà inoltre le vittime più vulnerabili: le donne vittime di violenza domestica, ossia quelle che non possono gridare per manifestare la loro volontà contraria perché hanno i figli che dormono nella stanza accanto; penalizzerà le adolescenti e le giovani che si affacciano alle loro esperienze sessuali senza consapevolezza in un sistema che neppure vuole educare i giovani all’affettività; penalizzerà le donne con disabilità cognitive, relazionali e psichiche che a volte non sono in grado di manifestare fermamente il dissenso; penalizzerà le donne che fanno uso – e che vengono costrette a far uso – di alcol e droghe.
Perché quando una donna denuncia, spesso il sistema provoca inevitabilmente due conseguenze: non le crede o minimizza. Ed è proprio su questo presupposto culturale, che si chiama cultura dello stupro – e non altro – nasce questo disegno di legge.
È necessario più che mai che il prossimo 8 marzo diventi un’occasione di riflessione su questo tema, ribadendo che in tema di diritti delle donne e di diritto delle ragazze ad un’affettività sana e consapevole non si può arretrare di un millimetro.☺
