precrimine
25 Febbraio 2010 Share

precrimine

La legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza, recante una nuova figura criminosa, costituisce il naturale traguardo di un iter normativo post/elettorale iniziato l'indomani dell'ultima consultazione politica. La questione immigrazione e il problema della sicurezza, oggetto di programmi/promesse elettorali, anche se qualitativamente eterogenei, vengono accomunati e risolti con un unico provvedimento.

Con un decreto legge (d.l. 23 maggio 2008 n. 92 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica convertito con modificazioni in legge 24.07.08 n. 125), discusso e discutibile circa la ricorrenza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti dalla Carta Costituzionale, veniva introdotta nell'ordinamento l'aggravante della Clandestinità: non la necessità né l'urgenza, bensì la fretta e la furia di onorare le promesse elettorali e/o inserire, fra le righe, norme utili a qualcuno ovvero preparare, abituare l'opinione pubblica al nuovo reato, appaiono essere all'origine di tale provvedimento.

L'aggravante in questione, art. 61 n. 11bis C.P., prevede un aumento di pena fino ad 1/3 quando il reato è commesso da un soggetto che si trova illegalmente nello Stato; si applica solo a stranieri extracomunitari, così spiega, con una interpretazione autentica, la legge 15 luglio 2009 art.1 n.1. L' aggravante, come è stato da molti immediatamente rilevato, opera indipendentemente dalla condotta dell'agente ma considera, semplicemente, lo status personale come meritevole di un aggravamento di pena: si punisce per ciò che si è non per quello che si fa.

La legge 15.07.09 n. 94, invece, a completamento, punisce l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato: la clandestinità, oltre a costituire circostanza aggravante nella commissione di reati, è di per sé reato (contravvenzione) punito con una ammenda che va da 5000 a 10000 €, la presenza illegale, ingresso e/o soggiorno dello straniero extracomunitario costituisce l'elemento oggettivo (condotta ed evento) del nuovo reato e legittima l'azione sanzionatoria da parte dello Stato.

Il clandestino è così “sanzionato penalmente” in via preventiva in quanto la probabilità che possa delinquere, a giudizio di chi legifera, è molto alta… sicuramente una certezza, vale a dire non si punisce il fatto/reato ma la possibilità che possa essere commesso o l'intenzione di commetterlo.

Si introduce, riesumando antiche e superate teorie, (limitatamente allo straniero extracomunitaro… per ora!) una penalità preventiva, differenziata e differenziale, contrastante palesemente con principi costituzionali e criteri di ragionevolezza, ma idonea, sempre a giudizio del legislatore, a risolvere sia il problema della sicurezza dei cittadini che la questione immigrazione.

Tutto questo, non è un modo di dire, sembra un film già visto: “Washington 2054”: la polizia, grazie ad un sistema chiamato PRECRIMINE, riesce a prevedere e prevenire i delitti arrestando i “colpevoli” prima che il crimine avvenga. (Minority Report -2002 -S. Spielberg ), ma, mentre nella finzione fantascientifica il sistema, costituito da individui dotati di poteri extrasensoriali, prevede la commissione di un determinato delitto e per impedirlo arresta il colpevole prima che questi agisca, quindi punendo un concreto intento a compierlo, nel nostro ordinamento, invece è penalmente rilevante l'astratta possibilità che il clandestino delinqua.

Questa irragionevole innovazione discriminatoria rappresenta una “deriva involutiva dell'ordinamento giuridico”, un navigare a vista, che conduce ad insidiosi lidi.

La commistione sicurezza/flussi migratori così elaborata e gestita, criticabile in astratto, oltre a generare ed alimentare confusione e spaccature nella pubblica opinione, produce praticamente effetti diversi da quelli voluti o sperati: la sanzione penale (l'ammenda), nonostante sia infinitamente sproporzionata rispetto ad altre previste per condotte o eventi più gravi, non esplica quella funzione dissuasiva che le è propria (i migranti provengono da realtà poverissime, rischiano la vita per sfuggire alla morte e non certo un'ammenda, che non possono pagare, li ferma), per non parlare del processo dove lo stato di necessità, l'esercizio di un diritto e perfino l'ignoranza della legge penale possono essere invocati per giungere ad un proscioglimento.

Un esito certo e indiscutibile è la moltiplicazione dei procedimenti che paralizzerà la giustizia già enormemente intasata, non certo a beneficio della “Sicurezza”.

Unico faro, ultima speranza, a ricondurre il tutto su un piano logico-razionale sarà, si spera, la Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della cosiddetta aggravante della clandestinità, questione sollevata da vari giudici nell'immediato, prima della conversione in legge del decreto legge n. 98/2008.☺

rosarioeremita@gmail.com

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