Testimoni dell’aspro dibattito circa la legge delega di riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), è parso utile suggerire di rileggere insieme gli articoli della costituzione circa i “rapporti economici”, (titolo III della parte I – diritti e doveri dei cittadini) con brevi richiami al dibattito costituente, per poter interpretare quanto ci viene presentato nelle riforme annunciate su questo tema.
Il nuovo Codice semplificato ha l’ambizione di disegnare un sistema di regole generali e flessibili, meglio rispondenti al nuovo scenario globale. Ma deve portare con sé anche un altro cambiamento: porre davvero al centro la persona, il nuovo soggetto intorno al quale costruire tutele reali e universali, politiche attive, in grado di rendere il lavoratore più forte sul mercato, maggiormente capace di reagire ai mutamenti di scenario, più “padrone” del proprio destino che non mero dipendente. Per farlo occorre che la delega porti a compimento davvero tutto ciò che promette in termini normativi, ma soprattutto di più efficaci ammortizzatori sociali e servizi per l’impiego per “dare al lavoro quel posto di sicura preminenza che gli compete nell’assetto sociale” come affermavano i costituenti. Il loro stile ricorda che non si può stracciare il metodo democratico delle decisioni per ridurle a semplici “dispositivi” di potere, mentre la storia recente ci invita a non ripetere i tragici errori del passato.
Tutte le posizioni sono legittime e hanno diritto di venire rappresentate. Ma nessuno si azzardi a indicare l’una o l’altra persona come “nemico del popolo” o “traditore dei lavoratori”. Il prezzo di sangue pagato da studiosi come Ezio Tarantelli, Massimo D’Antona e Marco Biagi all’impegno per il cambiamento del nostro Paese, è già stato troppo alto, insopportabilmente alto.
Articolo 35: 1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 2. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. 3. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 4.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
L’on. Ruini, nella relazione al progetto: “Le nuove costituzioni rispecchiano con affermazioni e norme la tendenza storica in cammino: la democrazia non è soltanto politica, ma economica e sociale… un secolo e mezzo dopo i diritti dell’uomo e del cittadino, siano dichiarati i diritti dei lavoratori”. Si tratta (on. Ghidini) di un impegno solenne, non di una norma positiva che si vuole: “dare al lavoro quel posto di sicura preminenza che gli compete nell’assetto sociale” (AC p.3713)
Articolo 36: 1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 2. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il 1° comma consegna al legislatore il compito di dettare norme per la determinazione di “retribuzio- ni vitali” sufficienti alle necessità dei lavoratori e delle loro famiglie; il 2° comma gli affida il riconoscimento costituzionale della durata massima del lavoro perché non sia “uno sfruttamento inumano e senza limiti”. Nel 3° con l’irrinunciabilità del riposo settimanale per la tutela della sanità fisica del lavoratore “si è inteso affermare un diritto indisponibile che mira allo scopo sociale del principio costituzionale”.
Articolo 37: 1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 2. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 3. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Il dibattito si accentuò sul detto “a parità di lavoro” in quanto alcuni avrebbero voluto aggiungere “e di rendimento”; ma “la parità di lavoro è così lata e comprensiva da rendere inutile qualsiasi specificazione”. L’Assemblea intese, “nell’atto in cui garantì alla donna idonee condizioni di lavoro, ricordare la funzione familiare e materna cui essa assolve e che le è connaturale”. Circa i minori “è chiaro che la legge dovrà caso per caso stabilire i limiti di età a seconda del lavoro e avuto riguardo allo sviluppo biofisico dei giovani”.
Articolo 38: 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. 4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. 5. L’assistenza privata è libera.
Nell’articolo l’assemblea rivelò la preoccupazione fondamentale di porre le basi per una sostanziale riforma dell’ordinamento previdenziale, in particolare “mettere in luce la differenza che corre fra assistenza e previdenza nonché di stabilire il campo entro il quale si devono attuare le due provvidenze” e di “stabilire chi siano i titolari sia del diritto all’assistenza e alla previdenza, sia dell’obbligo correlativo” (Ghidini).
Articolo 39: 1. L’organizzazione sindacale è libera. 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. 3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il dibattito si concentrò su tre questioni fondamentali: sindacato unico o plurimo; personalità giuridica dei sindacati; facoltà di stipulare contratti collettivi validi anche per i non appartenenti. Il primo punto fu risolto con il riconoscimento della piena libertà di organizzazione, intendendosi comprese fra le organizzazioni anche quelle professionali. Nel secondo comma emerge la preoccupazione fondamentale che “il sindacato sia immune da qualsiasi influenza statale … l’opposto del sindacato quale era nel regime passato. Per questo si è detto che l’unico vincolo verso lo Stato è la registrazione” (A.C. p.3350). La procedura prevista nei commi successivi non è mai stata attuata, per il rifiuto dei sindacati di dimostrare a funzionari pubblici la democraticità dei loro statuti. Di conseguenza, i sindacati non hanno personalità giuridica (sono libere associazioni non riconosciute) e i loro contratti collettivi valgono formalmente solo per gli iscritti. Giace al Senato il DDL N. 1685 del 15 luglio 2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti”.
Articolo 40: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Tra chi sosteneva il diritto di sciopero in senso assoluto e chi voleva che la costituzione non ne parlasse neppure, l’articolo risultò una mediazione: il riconoscimento solenne e costituzionale del diritto ma regolato dalla legge. “Noi pensiamo che l’impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce … il senso di misura e di fiducia sono tali da augurare che presieda all’esercizio del diritto negli anni futuri” (On. Foa).
Articolo 41: 1. L’iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Nella formulazione definitiva l’articolo, affermata nel 1° comma la libertà d’iniziativa e d’impresa, nel 2° comma pone i limiti passivi di princìpi e criteri che l’iniziativa deve rispettare e nel 3° comma i limiti attivi, cioè quelli che la legge può imporre ai fini del coordinamento. (A.C. p.3936) La parola “coordinamento” fu preferita come “idea base in quanto nessuna economia può ormai prescindere – come affermò Ruini – da interventi statali; il comunismo puro e il liberalismo puro sono due ipotesi e schemi astratti … la realtà è sempre una sintesi, una risultante della vita economica” (AC. ivi). ☺
Testimoni dell’aspro dibattito circa la legge delega di riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), è parso utile suggerire di rileggere insieme gli articoli della costituzione circa i “rapporti economici”, (titolo III della parte I – diritti e doveri dei cittadini) con brevi richiami al dibattito costituente, per poter interpretare quanto ci viene presentato nelle riforme annunciate su questo tema.
Il nuovo Codice semplificato ha l’ambizione di disegnare un sistema di regole generali e flessibili, meglio rispondenti al nuovo scenario globale. Ma deve portare con sé anche un altro cambiamento: porre davvero al centro la persona, il nuovo soggetto intorno al quale costruire tutele reali e universali, politiche attive, in grado di rendere il lavoratore più forte sul mercato, maggiormente capace di reagire ai mutamenti di scenario, più “padrone” del proprio destino che non mero dipendente. Per farlo occorre che la delega porti a compimento davvero tutto ciò che promette in termini normativi, ma soprattutto di più efficaci ammortizzatori sociali e servizi per l’impiego per “dare al lavoro quel posto di sicura preminenza che gli compete nell’assetto sociale” come affermavano i costituenti. Il loro stile ricorda che non si può stracciare il metodo democratico delle decisioni per ridurle a semplici “dispositivi” di potere, mentre la storia recente ci invita a non ripetere i tragici errori del passato.
Tutte le posizioni sono legittime e hanno diritto di venire rappresentate. Ma nessuno si azzardi a indicare l’una o l’altra persona come “nemico del popolo” o “traditore dei lavoratori”. Il prezzo di sangue pagato da studiosi come Ezio Tarantelli, Massimo D’Antona e Marco Biagi all’impegno per il cambiamento del nostro Paese, è già stato troppo alto, insopportabilmente alto.
Articolo 35: 1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 2. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. 3. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 4.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
L’on. Ruini, nella relazione al progetto: “Le nuove costituzioni rispecchiano con affermazioni e norme la tendenza storica in cammino: la democrazia non è soltanto politica, ma economica e sociale… un secolo e mezzo dopo i diritti dell’uomo e del cittadino, siano dichiarati i diritti dei lavoratori”. Si tratta (on. Ghidini) di un impegno solenne, non di una norma positiva che si vuole: “dare al lavoro quel posto di sicura preminenza che gli compete nell’assetto sociale” (AC p.3713)
Articolo 36: 1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 2. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il 1° comma consegna al legislatore il compito di dettare norme per la determinazione di “retribuzio- ni vitali” sufficienti alle necessità dei lavoratori e delle loro famiglie; il 2° comma gli affida il riconoscimento costituzionale della durata massima del lavoro perché non sia “uno sfruttamento inumano e senza limiti”. Nel 3° con l’irrinunciabilità del riposo settimanale per la tutela della sanità fisica del lavoratore “si è inteso affermare un diritto indisponibile che mira allo scopo sociale del principio costituzionale”.
Articolo 37: 1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 2. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 3. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Il dibattito si accentuò sul detto “a parità di lavoro” in quanto alcuni avrebbero voluto aggiungere “e di rendimento”; ma “la parità di lavoro è così lata e comprensiva da rendere inutile qualsiasi specificazione”. L’Assemblea intese, “nell’atto in cui garantì alla donna idonee condizioni di lavoro, ricordare la funzione familiare e materna cui essa assolve e che le è connaturale”. Circa i minori “è chiaro che la legge dovrà caso per caso stabilire i limiti di età a seconda del lavoro e avuto riguardo allo sviluppo biofisico dei giovani”.
Articolo 38: 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. 4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. 5. L’assistenza privata è libera.
Nell’articolo l’assemblea rivelò la preoccupazione fondamentale di porre le basi per una sostanziale riforma dell’ordinamento previdenziale, in particolare “mettere in luce la differenza che corre fra assistenza e previdenza nonché di stabilire il campo entro il quale si devono attuare le due provvidenze” e di “stabilire chi siano i titolari sia del diritto all’assistenza e alla previdenza, sia dell’obbligo correlativo” (Ghidini).
Articolo 39: 1. L’organizzazione sindacale è libera. 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. 3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il dibattito si concentrò su tre questioni fondamentali: sindacato unico o plurimo; personalità giuridica dei sindacati; facoltà di stipulare contratti collettivi validi anche per i non appartenenti. Il primo punto fu risolto con il riconoscimento della piena libertà di organizzazione, intendendosi comprese fra le organizzazioni anche quelle professionali. Nel secondo comma emerge la preoccupazione fondamentale che “il sindacato sia immune da qualsiasi influenza statale … l’opposto del sindacato quale era nel regime passato. Per questo si è detto che l’unico vincolo verso lo Stato è la registrazione” (A.C. p.3350). La procedura prevista nei commi successivi non è mai stata attuata, per il rifiuto dei sindacati di dimostrare a funzionari pubblici la democraticità dei loro statuti. Di conseguenza, i sindacati non hanno personalità giuridica (sono libere associazioni non riconosciute) e i loro contratti collettivi valgono formalmente solo per gli iscritti. Giace al Senato il DDL N. 1685 del 15 luglio 2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti”.
Articolo 40: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Tra chi sosteneva il diritto di sciopero in senso assoluto e chi voleva che la costituzione non ne parlasse neppure, l’articolo risultò una mediazione: il riconoscimento solenne e costituzionale del diritto ma regolato dalla legge. “Noi pensiamo che l’impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce … il senso di misura e di fiducia sono tali da augurare che presieda all’esercizio del diritto negli anni futuri” (On. Foa).
Articolo 41: 1. L’iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Nella formulazione definitiva l’articolo, affermata nel 1° comma la libertà d’iniziativa e d’impresa, nel 2° comma pone i limiti passivi di princìpi e criteri che l’iniziativa deve rispettare e nel 3° comma i limiti attivi, cioè quelli che la legge può imporre ai fini del coordinamento. (A.C. p.3936) La parola “coordinamento” fu preferita come “idea base in quanto nessuna economia può ormai prescindere – come affermò Ruini – da interventi statali; il comunismo puro e il liberalismo puro sono due ipotesi e schemi astratti … la realtà è sempre una sintesi, una risultante della vita economica” (AC. ivi). ☺
Testimoni dell’aspro dibattito circa la legge delega di riforma del mercato del lavoro (Jobs Act)
Testimoni dell’aspro dibattito circa la legge delega di riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), è parso utile suggerire di rileggere insieme gli articoli della costituzione circa i “rapporti economici”, (titolo III della parte I – diritti e doveri dei cittadini) con brevi richiami al dibattito costituente, per poter interpretare quanto ci viene presentato nelle riforme annunciate su questo tema.
Il nuovo Codice semplificato ha l’ambizione di disegnare un sistema di regole generali e flessibili, meglio rispondenti al nuovo scenario globale. Ma deve portare con sé anche un altro cambiamento: porre davvero al centro la persona, il nuovo soggetto intorno al quale costruire tutele reali e universali, politiche attive, in grado di rendere il lavoratore più forte sul mercato, maggiormente capace di reagire ai mutamenti di scenario, più “padrone” del proprio destino che non mero dipendente. Per farlo occorre che la delega porti a compimento davvero tutto ciò che promette in termini normativi, ma soprattutto di più efficaci ammortizzatori sociali e servizi per l’impiego per “dare al lavoro quel posto di sicura preminenza che gli compete nell’assetto sociale” come affermavano i costituenti. Il loro stile ricorda che non si può stracciare il metodo democratico delle decisioni per ridurle a semplici “dispositivi” di potere, mentre la storia recente ci invita a non ripetere i tragici errori del passato.
Tutte le posizioni sono legittime e hanno diritto di venire rappresentate. Ma nessuno si azzardi a indicare l’una o l’altra persona come “nemico del popolo” o “traditore dei lavoratori”. Il prezzo di sangue pagato da studiosi come Ezio Tarantelli, Massimo D’Antona e Marco Biagi all’impegno per il cambiamento del nostro Paese, è già stato troppo alto, insopportabilmente alto.
Articolo 35: 1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 2. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. 3. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 4.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
L’on. Ruini, nella relazione al progetto: “Le nuove costituzioni rispecchiano con affermazioni e norme la tendenza storica in cammino: la democrazia non è soltanto politica, ma economica e sociale… un secolo e mezzo dopo i diritti dell’uomo e del cittadino, siano dichiarati i diritti dei lavoratori”. Si tratta (on. Ghidini) di un impegno solenne, non di una norma positiva che si vuole: “dare al lavoro quel posto di sicura preminenza che gli compete nell’assetto sociale” (AC p.3713)
Articolo 36: 1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 2. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il 1° comma consegna al legislatore il compito di dettare norme per la determinazione di “retribuzio- ni vitali” sufficienti alle necessità dei lavoratori e delle loro famiglie; il 2° comma gli affida il riconoscimento costituzionale della durata massima del lavoro perché non sia “uno sfruttamento inumano e senza limiti”. Nel 3° con l’irrinunciabilità del riposo settimanale per la tutela della sanità fisica del lavoratore “si è inteso affermare un diritto indisponibile che mira allo scopo sociale del principio costituzionale”.
Articolo 37: 1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 2. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 3. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Il dibattito si accentuò sul detto “a parità di lavoro” in quanto alcuni avrebbero voluto aggiungere “e di rendimento”; ma “la parità di lavoro è così lata e comprensiva da rendere inutile qualsiasi specificazione”. L’Assemblea intese, “nell’atto in cui garantì alla donna idonee condizioni di lavoro, ricordare la funzione familiare e materna cui essa assolve e che le è connaturale”. Circa i minori “è chiaro che la legge dovrà caso per caso stabilire i limiti di età a seconda del lavoro e avuto riguardo allo sviluppo biofisico dei giovani”.
Articolo 38: 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. 4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. 5. L’assistenza privata è libera.
Nell’articolo l’assemblea rivelò la preoccupazione fondamentale di porre le basi per una sostanziale riforma dell’ordinamento previdenziale, in particolare “mettere in luce la differenza che corre fra assistenza e previdenza nonché di stabilire il campo entro il quale si devono attuare le due provvidenze” e di “stabilire chi siano i titolari sia del diritto all’assistenza e alla previdenza, sia dell’obbligo correlativo” (Ghidini).
Articolo 39: 1. L’organizzazione sindacale è libera. 2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. 3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il dibattito si concentrò su tre questioni fondamentali: sindacato unico o plurimo; personalità giuridica dei sindacati; facoltà di stipulare contratti collettivi validi anche per i non appartenenti. Il primo punto fu risolto con il riconoscimento della piena libertà di organizzazione, intendendosi comprese fra le organizzazioni anche quelle professionali. Nel secondo comma emerge la preoccupazione fondamentale che “il sindacato sia immune da qualsiasi influenza statale … l’opposto del sindacato quale era nel regime passato. Per questo si è detto che l’unico vincolo verso lo Stato è la registrazione” (A.C. p.3350). La procedura prevista nei commi successivi non è mai stata attuata, per il rifiuto dei sindacati di dimostrare a funzionari pubblici la democraticità dei loro statuti. Di conseguenza, i sindacati non hanno personalità giuridica (sono libere associazioni non riconosciute) e i loro contratti collettivi valgono formalmente solo per gli iscritti. Giace al Senato il DDL N. 1685 del 15 luglio 2009 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti”.
Articolo 40: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Tra chi sosteneva il diritto di sciopero in senso assoluto e chi voleva che la costituzione non ne parlasse neppure, l’articolo risultò una mediazione: il riconoscimento solenne e costituzionale del diritto ma regolato dalla legge. “Noi pensiamo che l’impronta con la quale il diritto di sciopero rinasce … il senso di misura e di fiducia sono tali da augurare che presieda all’esercizio del diritto negli anni futuri” (On. Foa).
Articolo 41: 1. L’iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Nella formulazione definitiva l’articolo, affermata nel 1° comma la libertà d’iniziativa e d’impresa, nel 2° comma pone i limiti passivi di princìpi e criteri che l’iniziativa deve rispettare e nel 3° comma i limiti attivi, cioè quelli che la legge può imporre ai fini del coordinamento. (A.C. p.3936) La parola “coordinamento” fu preferita come “idea base in quanto nessuna economia può ormai prescindere – come affermò Ruini – da interventi statali; il comunismo puro e il liberalismo puro sono due ipotesi e schemi astratti … la realtà è sempre una sintesi, una risultante della vita economica” (AC. ivi). ☺
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